Il D.Lgs. n. 211/2025, che ha recepito la Direttiva UE 2024/1226, ha introdotto nel codice penale agli art. 275 bis e 275 quinques nuove fattispecie criminose, aventi ad oggetto la violazione o l’elusione dolosa delle misure restrittive UE, di obblighi informativi, delle condizioni di autorizzazioni eventualmente rilasciate. Inoltre, è punita anche la violazione per colpa grave delle misure restrittive UE da parte di imprese che trattino il commercio di attrezzature militari o dual use. Le “misure restrittive UE” sono misure adottate a carico di determinati Paesi (ad es. Iran, Russia…) in forza degli art. 29 TUE e 215 TFUE e possono consistere in congelamento dei fondi e risorse economiche, embarghi, divieti o limitazioni di esportazioni o importazioni o transito di beni e servizi, divieto di mettere beni o risorse a disposizione di soggetti colpiti da sanzioni finanziarie dell’UE per violazione dei diritti umani, terrorismo e altre attività destabilizzanti.
I nuovi reati sono stati aggiunti al copioso elenco contenuto nel D. Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, che prevede una pena proporzionata al fatturato dell’impresa colpevole e, se il fatturato non fosse quantificabile, la sanzione pecuniaria da 3 a 40 milioni di euro.
Le imprese che operano nel commercio internazionale si trovano così gravate di un ulteriore fattore di rischio diretto, che le aziende di medie o grandi dimensioni possono affrontare con i loro modelli organizzativi, mentre appaiono indifese le PMI, che difficilmente dispongono di risorse umane e materiali sufficienti per confrontarsi con la complessità dei rischi e dei controlli. In ogni caso tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni, dovranno adottare programmi di conformità, che non si limitino a verifiche formali, prevedendo procedure di due diligence sulle controparti, e consentano il monitoraggio continuo delle operazioni (c.d. trade compliance).
Non è consentito sottrarsi a tale onere per chi intende operare sui mercati internazionali in modo consapevole, limitando i rischi che derivano dalle misure restrittive dell’UE. Ma le imprese devono tutelarsi da situazioni più insidiose, ove la violazione sostanziale delle misure restrittive si verifica dietro lo schermo di operazioni formalmente regolari, esponendo l’azienda a rischi indiretti, la cui percezione non è facile. Si pensi alle triangolazioni commerciali, alle forniture a clienti residenti in Paesi terzi non soggetti a restrizione, che riesportano verso mercati vietati, al ricorso a intermediari o società di comodo, alla difficoltà in molti Stati di identificare il beneficiario reale.
Anche in questi contesti l’impresa si trova esposta a rischi indiretti, le cui conseguenze però sono analoghe a quelle derivanti da violazioni dirette.
Pertanto, tutte le imprese che operano a livello internazionale devono dotarsi di procedure di screening su clienti, fornitori, collaboratori, banche, titolari effettivi, eseguire controlli approfonditi sulle destinazioni reali delle forniture e sulla filiera logistica, predisporre segnali di pericolo e blocchi operativi a seguito della rilevazione di anomalie.
Sostanzialmente si trasferisce al privato la responsabilità di prevenire a sue spese le violazioni delle misure restrittive, che originano da interessi pubblici, oltretutto soprannazionali.
La domanda, che allo stato non ha risposta, è se le PMI italiane saranno in grado di eseguire i penetranti controlli imposti dal legislatore comunitario e se potranno godere di qualche attenuante nel momento in cui compiano, direttamente o indirettamente, una violazione delle misure restrittive, a causa dell’impossibilità di creare una struttura organizzativa sovradimensionata.



