Il Ministero del Lavoro ha risposto al quesito postogli in ordine all’interpretazione dell’art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore, che, nel definire il patrimonio minimo delle associazioni riconosciute e delle fondazioni, enti dotati di personalità giuridica, consente di utilizzare, oltre ad una somma liquida e disponibile, anche beni diversi dal denaro.
Esso, sulla base di una serie di studi, ha concluso che non possano contribuire al patrimonio minimo i beni intangibili, quali opere e servizi, in forza dell’art. 22 del Codice del Terzo Settore, secondo il quale con il termine “beni” si intendono cose che possono formare oggetto di diritti ex art. 810 c.c., comprensivi dei beni immateriali (brevetti, marchi, ecc.), ma non i diritti che hanno ad oggetto comportamenti soggettivi, peraltro difficilmente monetizzabili e liquidabili. Certezza e liquidabilità sono ritenute dal Ministero caratteristiche essenziali dei beni che formano il patrimonio di un ETS. Infatti, tale tipologia di ente deve essere sottoposta a particolari tutele a particolari tutele, anche sotto il profilo delle garanzie, in quanto volto al perseguimento del bene comune nella sua più ampia accezione, e non già di un interesse privato.
Il Ministero attribuisce al notaio rogante la responsabilità di verificare, prima di presentare l’stanza di iscrizione al RUNTS o di far acquisire la personalità giuridica ad un ETS già iscritto, la presenza dei requisiti di legge, in particolare quello del patrimonio minimo. Ove non riscontri uno o più di tali requisiti potrà astenersi dal deposito, dandone comunicazione motivata alla parte interessata. L’ufficio del RUNTS, al quale fosse stata rivolta l’istanza di iscrizione, ove rinvenga delle criticità, dovrà segnalarle al notaio, cui spetterà comunque il giudizio finale sulla congruità del patrimonio minimo.
Avvenuta l’iscrizione, spetta all’ufficio del RUNTS il controllo sulla consistenza patrimoniale dell’ETS. Ove l’ufficio rilevi che il patrimonio si è ridotto sotto la soglia minima di oltre un terzo, potrà invitare l’ente al ripianamento della perdita mediante versamento in denaro o conferimento di altri beni, corredati da una relazione di stima, esclusi opere o servizi.
Tale il contenuto della nota del Ministero del Lavoro, Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, n. 15849 del 19 novembre 2024 dal titolo “Requisiti del patrimonio minimo degli Enti del Terzo Settore ai fini del conseguimento della personalità giuridica. Patrimonio formato da intangible assets”.




