La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha adottato una misura generale, ex art. 46 del Trattato CEDU, contro l’Italia per violazione del diritto alla privacy, oggetto dell’art. 8 del Trattato, riconoscendo l’esistenza di un problema strutturale dell’ordinamento italiano in relazione all’accesso ed all’esame dei dati bancari da parte dell’Agenzia delle Entrate, effettuati sulla base di autorizzazioni interne, concesse anche senza motivazioni sostanziali e in carenza di controllo giurisdizionale.
Il diritto alla privacy garantisce il rispetto della vita privata e familiare, l’intangibilità del domicilio e della corrispondenza; in generale la sfera personale e familiare, la libertà da ingerenze pubbliche, comprese quelle dell’Amministrazione finanziaria. Limiti a tale diritto sono consentiti solo se stabiliti dalla legge per interessi legittimi (sicurezza nazionale, ordine pubblico, ecc.). Gli Stati devono dotarsi di strumenti di tutela per aspetti come privacy, famiglia, casa e comunicazioni, rispettando la riservatezza dei dati personali, intendendosi per tali, a norma del Regolamento europeo 2016/679, in vigore dal 24 maggio 2018, qualsiasi informazione, direttamente od indirettamente collegabile ad un individuo, in qualsiasi forma essa venga conservata, ad esempio nell’archivio di una banca. Già con la sentenza Italgomme, la Corte EDU ha dichiarato illegittime le prassi fiscali ispettive italiane, basate su giustificazioni generiche, ma prive di una motivazione effettiva, e quindi lesive del diritto alla riservatezza (Italgomme Pneumatici S.r.l. and Others v. Italy, n° 36617/18, 6 febbraio 2025). I Giudici hanno chiarito che motivare ex ante l’accesso ai locali aziendali con la semplice necessità di acquisire prove rilevanti non è sufficiente, in quanto non vi è la possibilità ex post di verificare la reale proporzionalità dell’ingerenza dello Stato nella sfera privata del cittadino o dell’impresa, rendendo del tutto arbitraria la condotta della pubblica amministrazione.
Infatti, l’attuale normativa, consentendo di contestare l’autorizzazione all’accesso solo in via incidentale differita, mediante l’impugnazione dell’avviso di accertamento (se emesso), non garantisce una tutela effettiva, ma solo apparente, della sfera personale di fronte all’abuso dell’amministrazione finanziaria, in quanto la giurisprudenza (da ultimo, Cass. Pen. Sez III, sent. n. 512 dell’8 gennaio scorso), con buona pace delle ripetute condanne della Corte EDU (oltre alla summenzionata sentenza Italgomme, anche Agrisud e da ultimo Ferrieri e Bonassisa, depositata l’8 gennaio 2026), nega in ogni caso l’annullamento dell’accertamento per mancanza o irregolarità dell’autorizzazione, ove il contribuente non sia in grado di provare un pregiudizio concreto ad essa ricollegabile.
Dopo la sentenza Italgomme, l’Italia con il D.L. n. 84/2025 ha introdotto nello Statuto del Contribuente l’obbligo di motivazione delle richieste di autorizzazione ad accedere alla documentazione bancaria del contribuente, tuttavia solo per il futuro e senza tutela giudiziaria diretta ed immediata, trattandosi di un atto considerato endoprocedimentale, non impugnabile autonomamente. Evidentemente il diritto, lungi dall’essere certo, soccombe di fronte alle necessità di cassa dello Stato, che prevalgono anche sulla gerarchia delle fonti, che imporrebbe al giudice italiano di attenersi ai dicta della Corte.




