L’imprenditore italiano, che intenda operare direttamente sul mercato spagnolo, può costituire una società in loco oppure creare una stabile organizzazione sul posto oppure attivare propri dipendenti nel territorio o, infine, utilizzare dei lavoratori autonomi locali.
Nel caso di lavoratori subordinati è possibile scegliere tra l’applicazione del regime previdenziale spagnolo o l’applicazione di quello italiano, producendo la relativa certificazione. Ovviamente, se fosse costituita una società di diritto iberico, la contribuzione per i suoi dipendenti andrebbe alla previdenza locale.
I contributi previdenziali ammontano al 30/35% del salario lordo.
Se si optasse per la costituzione di una società in loco in vista di una consistente presenza sul mercato spagnolo, sarebbe preferibile la forma della società a responsabilità limitata con unico socio.
L’imposta sui redditi ammonta al 23%, ridotta al 15% per i primi due anni e aumentata al 25% se il reddito supera il milione di euro.
Nel caso si intendesse creare una stabile organizzazione in Spagna, senza costituire una società controllata, il carico fiscale sarebbe quello appena indicato, senza la riduzione per i primi due anni.
Il costo per la costituzione di una società oscilla tra € 3.000,00 ed € 8.000,00 a seconda della complessità, mentre il costo annuale per l’assistenza amministrativa successiva alla costituzione varia tra € 4.000,00 ed € 9.000,00, sempre commisurato alla complessità della prestazione.
Il primo incombente è chiedere l’attribuzione dell’identità fiscale, che normalmente viene Il divieto generale di tali informazioni è stato pronunziato dalla Corte di Giustizia il 30 aprile 2025, e si applica fintantoché la Commissione non abbia completato l’esame di tali indicazioni e le abbia inserite negli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, salvo che il loro impiego non sia già ammesso in conformità a un regime transitorio.
La Corte ha così deciso nella causa C-386/23 di rinvio pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof sul Regolamento (CE) N. 1924/2006 (in prosieguo: il «Regolamento») sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla tutela dei consumatori, segnatamente le disposizioni sulle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute e gli elenchi d’indicazioni sulla salute consentite, pertinenti alle sostanze botaniche le quali sono rimasti incompiuti dalla Commissione europea.
I fatti del rinvio pregiudiziale sono stati esposti nel contesto di una controversia che vede contrapposta la Novel Nutriology GmbH al Verband Sozialer Wettbewerb eV (in prosieguo: il «VSW»), riguardo alla pubblicità commerciale effettuata dalla Novel Nutriology, per la promozione di un integratore alimentare, utilizzando le seguenti indicazioni, relative all’«estratto di zafferano» e all’«estratto di succo di melone», che rientrano nella composizione di tale prodotto:
1. Estratto di zafferano che migliora l’umore.
2. L’estratto di zafferano Safr’Inside [contenuto nel prodotto di cui trattasi] è stato testato su 50 partecipanti per un periodo di 30 giorni in un Open Study. Con una dose di 30 mg di Safr’Inside al giorno, il 77% dei soggetti sottoposti al test ha sperimentato, dopo due sole settimane di assunzione, un miglioramento dell’equilibrio emotivo, sentendosi più ottimista e più felice. Il 66% si sentiva anche più rilassato e dinamico. Dopo 30 giorni, la qualità del sonno è migliorata per l’11% dei soggetti sottoposti al test.
3. Studi hanno dimostrato che l’estratto di succo di melone con attività di superossido dismutasi ha fatto diminuire la sensazione di stress e di stanchezza dopo quattro settimane. Inoltre, l’irritabilità e la stanchezza si sono ridotte del 63%, comportando un significativo miglioramento della qualità della vita.
La VSW, un’associazione di categoria che difende gli interessi commerciali dei suoi membri, ritenendo che tali indicazioni siano vietate dall’articolo 10 del regolamento, ha proposto un ricorso diretto a vietare alla Novel Nutriology di promuovere l’integratore alimentare di cui trattasi mediante le suddette indicazioni sulla salute.
La Novel Nutriology, a seguito dell’accoglimento di tale ricorso da parte del giudice di primo grado, ha proposto l’impugnazione. Poiché quest’ultimo è stato respinto, la Novel Nutriology ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.
Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento sia applicabile alle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche, dato che né l’EFSA né la Commissione hanno completato l’esame di tali indicazioni ai fini della loro eventuale inclusione negli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite.
In primo luogo, la Corte rileva che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento prevede un divieto di principio delle indicazioni sulla salute, ad eccezione di quelle che figurano negli elenchi delle indicazioni autorizzate. Inoltre, la Corte precisa che l’articolo 10 del medesimo regolamento distingue due categorie di indicazioni sulla salute, vale a dire, da un lato, l’indicazione specifica sulla salute e, dall’altro, l’indicazione
«generale» sulla salute , che si riferisce agli effetti benefici generali sullo stato di salute generale. Pertanto, l’uso di un’indicazione specifica sulla salute è consentito solo se è inclusa negli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, mentre qualsiasi indicazione generale sulla salute deve essere accompagnata da tale indicazione specifica.
In secondo luogo, la Corte precisa che l’inclusione d’indicazioni specifiche sulla salute negli elenchi delle indicazioni autorizzate è subordinata a diverse procedure di autorizzazione volte, in particolare, a garantire che tali indicazioni siano scientificamente giustificate. Per quanto riguarda, in particolare, le indicazioni sulla salute che descrivono o menzionano funzioni psicologiche o comportamentali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte inoltre precisa che l’uso di tali indicazioni
è consentito dal regolamento , a condizione che esse siano fondate su prove scientifiche generalmente accettate e siano ben comprese dal consumatore medio.
In terzo luogo, la Corte prende atto che, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento , la Commissione era tenuta a consultare l’EFSA al fine di adottare, entro il 31 gennaio 2010, l’elenco delle indicazioni sulla salute autorizzate di cui a tale articolo. Tuttavia, la valutazione delle indicazioni sulla salute per i prodotti botanici è stata sospesa e l’elenco di tali indicazioni non è ancora stato stabilito. Ai sensi del regolamento n. 536/2013 le indicazioni sulla salute il cui esame non è stato completato possono continuare ad essere utilizzate, conformemente alle misure transitorie previste all’articolo 28 del regolamento.
Tuttavia, nel caso di specie, uno dei due claim di cui trattasi è stato oggetto di una domanda tardiva, mentre per l’altro claim non è stata presentata alcuna domanda. In tale contesto, il ricorso ai claim di cui trattasi nel procedimento principale non può essere autorizzato in forza del regime transitorio previsto dall’articolo 28 del regolamento. Nella misura in cui il ricorso a tali domande può aver luogo solo ai sensi dell’articolo 10 del regolamento, esso non può essere autorizzato fintantoché la Commissione non abbia completato l’esame di tali affermazioni.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, la Corte conclude che l’articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento osta all’autorizzazione, nell’ambito della pubblicità commerciale di un integratore alimentare composto da sostanze botaniche, fintantoché la Commissione non abbia completato l’esame delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche ai fini della loro inclusione negli elenchi delle indicazioni sulla salute autorizzate, utilizzare indicazioni specifiche sulla salute relative a tali sostanze e descrivere o menzionare funzioni psicologiche o comportamentali. Lo stesso vale per i riferimenti agli effetti benefici generali non specifici di una siffatta sostanza sulla salute generale e sul benessere correlato alla salute, se tale riferimento non è accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute figurante in tali elenchi. L’uso d’indicazioni specifiche sulla salute relative a sostanze botaniche è tuttavia possibile se autorizzato ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento.




